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Conto corrente a firma disgiunta: criteri giuridici per la divisione tra eredi

Il conto corrente cointestato a firma disgiunta presenta complessità rilevanti in ambito successorio

In particolare, è controverso l’aspetto relativo alla ripartizione delle somme depositate in caso di decesso di uno dei titolari. L’articolo approfondisce l’inquadramento giuridico, la recente giurisprudenza della Cassazione e le conseguenze fiscali e patrimoniali per gli eredi.


Introduzione: cos'è un conto a firma disgiunta

Il conto corrente a firma disgiunta consente a ciascun cointestatario di operare autonomamente, senza il consenso degli altri. Questo tipo di gestione, sebbene comoda in vita, pone interrogativi critici al momento della morte di uno degli intestatari, specialmente quando il conto è stato alimentato in modo non paritetico, ossia con fondi provenienti solo da uno dei titolari.


1. Presunzione di comunione delle somme

Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, in presenza di un conto cointestato (sia a firma congiunta che disgiunta), vige la presunzione legale di pari titolarità delle somme presenti sul conto al momento del decesso (Cass. civ. n. 1535/2023; Cass. civ. n. 28772/2023).


2. Superamento della presunzione: la prova contraria

La presunzione può essere vinta con prova contraria, dimostrando che le somme appartenevano esclusivamente al de cuius. La prova può essere fornita:

  • dall’altro cointestatario;

  • dagli eredi del defunto;

mediante documentazione bancaria, tracciabilità dei versamenti o dichiarazioni del titolare in vita.


L’onere probatorio grava su chi intende escludere la contitolarità.


3. Successione e blocco del conto

Alla morte di uno dei cointestatari, la banca, in via prudenziale, blocca l’intero conto fino alla definizione delle quote ereditarie.

Gli eredi possono:

  • richiedere la rendicontazione storica del conto;

  • agire in sede civile per la determinazione dei diritti successori;

  • ottenere lo sblocco parziale delle somme in proporzione alla quota ereditaria spettante.


4. Conto alimentato da un solo intestatario: effetti ereditari

È frequente che un conto venga formalmente cointestato, ma di fatto alimentato unicamente da un soggetto. In questi casi, è cruciale accertare:

  • la volontà effettiva del titolare (donazione indiretta o strumento fiduciario?);

  • la destinazione delle somme;

  • l’intenzione di disporre o meno in favore dell’altro cointestatario.


La Cassazione ha più volte sottolineato che l’intestazione non implica automaticamente una liberalità.


5. Regime fiscale e obblighi dichiarativi

Gli importi trasferiti in capo agli eredi sono soggetti a imposta di successione, calcolata in base alla quota spettante.


L’accertamento fiscale può essere sollecitato in caso di movimentazioni anomale o mancata dichiarazione del conto in successione.


Conclusioni

In caso di conto corrente a firma disgiunta, l’aspetto più delicato riguarda la distinzione tra proprietà formale e proprietà sostanziale delle somme. È fondamentale, ai fini della corretta ripartizione, ricorrere a:

  • prove documentali;

  • perizia contabile;

  • assistenza legale e fiscale specializzata.

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